Novità normative

Novità normative

In questa sezione sono riportate le novità più importanti di carattere legislativo e normativo del settore termoidraulico. In alcuni casi trattasi di nuove disposizioni, in altri di aggiornamenti su tematiche magari introdotte alcuni anni orsono ma con importanti e recenti sviluppi. Ogni tematica è illustrata con tabelle riassuntive e strutturata per punti: il tutto per rendere più chiara ed immediata la lettura. I testi ufficiali sono invece consultabili e scaricabili solo nella sezione Caius Club.

ERP

Siamo pronti a fare la nostra parte per l’ambiente

Si tratta di una direttiva molto importante stabilita dall’Unione Europea ed è nello stesso tempo una strada decisiva che porterà tutta l’Europa a ridurre l’inquinamento e a migliorare la vita dei cittadini. La direttiva ErP (2009/125/CE) – la sigla sta per “Energy Related Products” – fissa infatti punti di riferimento molto precisi per la fabbricazione di prodotti eco-compatibili e definisce i requisiti minimi obbligatori delle prestazioni energetiche e ambientali per gli strumenti che consumano energia.

Scarico a parete

Con la modifica prevista dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica), la terza in meno di due anni, le disposizioni contenute dall’art. 5, comma 9 e segg. del D.P.R. 412/93 sono state nuovamente riviste. Un’ultima modifica è stata apportata dalla legge di conversione del DL ‘bollette’ n. 17/22.

Si riassumono di seguito le casistiche in cui è possibile scaricare a parete (valide per installazioni effettuate dopo il 31 agosto 2013)con caldaie a gas o sistemi ibridi: 

 

CASO

TIPOLOGIA CALDAIA

NOTE

1

Sostituzione di generatori di calore individuali che già scaricavano a parete

CALDAIE CONVENZIONALI A GAS A CAMERA STAGNA 
aventi rendimento maggiore di 90 + 2 log Pn
(rif. art. 4, c. 6, lett. a) del D.P.R. 59/09)

Caldaie non necessariamente ecologiche e/o a condensazione

Sono sparite le facilitazioni per le caldaie convenzionali appartenenti alla 4a classe di NOx (≤100 mg/kWh)

N.B. Per effetto delle Direttive ErP/ELD, vigenti dal 09/2015, oggi risultano utilizzabili, di fatto, solo le caldaie a condensazione

2

Sostituzione di generatori di calore individuali che scaricavano in canna collettiva ramificata

3

Incompatibilità con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale

CALDAIE A CONDENSAZIONE A GAS  ECOLOGICHE 
i cui prodotti della combustione hanno emissioni di NOx non superiori a 70 mg/kWh (classe 5a)

Sono sparite le facilitazioni per le caldaie appartenenti alla 4a classe di NOx (100 mg/kWh)

Da notare che ora il concetto di “sistemi di evacuazione fumi funzionali e idonei o comunque adeguabili” è riferito all’applicazione di apparecchi a condensazione; pertanto, il sistema fumario nuovo dovrà, ad esempio, essere idoneo per un funzionamento ad umido

Rientrano in questa categoria le caldaie a condensazione della gamma VICTRIX, ARES CONDENSING o HERCULES CONDENSING

4

Il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto

5

Ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione

6

Installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto

GENERATORI IBRIDI COMPATTI
costituiti da una caldaia a gas a condensazione ecologica  i cui prodotti della combustione hanno emissioni di NOx non superiori a 70 mg/kWh (classe 5a) e da una pompa di calore avente un rendimento rispondente ai limiti minimi di legge (rif. art. 4, c. 6, lett. b) del D.P.R. 59/09)

I ‘generatori ibridi compatti’ sono ammessi allo scarico a parete senza necessità di dover verificare se i sistemi fumari sono idonei o adeguabili o di dimostrare l’impossibilità tecnica di scaricare a tetto

Rientrano in questa categoria i generatori ibridi quali MAGIS VICTRIX, MAGIS HERCULES, VICTRIX HYBRID, MAGIS COMBO V2, etc.

​​Per completezza si riporta di seguito il testo aggiornato dell’art. 5, commi 9 e seguenti, del D.P.R. 412/93:

«9.         Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis.      È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a)  si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b)  l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c)   il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;

d)  si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

e)  vengono installati pompe di calore a gas uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

9-ter.      Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

i.    nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;

ii.   nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;

iii.  nel caso di cui alla lettera e), installare pompe di calore a gas o generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;

iv.  in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.»

Con la modifica prevista dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 le disposizioni contenute dall’art. 5, comma 9 e segg. del D.P.R. 412/93 sono state nuovamente riviste. Queste le nuove casistiche in cui è possibile scaricare a parete (valide per installazioni effettuate dopo il 31 agosto 2013).

Scarica la tabella

F-Gas

In Italia l’installazione, la manutenzione e la dismissione di impianti e apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e antincendio, contenenti gas fluorurati ad effetto serra – i cosiddetti F-Gas –, devono rispettare le disposizioni UE finalizzate a ridurne le emissioni in atmosfera.

A partire dal 1° gennaio 2015, il Regolamento UE n. 517/2014 ha abrogato il Regolamento CE n. 842/2006 – recepito in Italia con il D.P.R. n. 43/2012 – e ha aggiornato le disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (F-Gas) nell’Unione europea.

Il nuovo regolamento:
a) stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;
b) impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
c) impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;
d) stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.

Vediamo nel dettaglio alcune delle più importanti novità contenute nel nuovo Regolamento n. 517/2014 (di seguito “Regolamento”).

Dal 1° gennaio 2015:

  • gli F-Gas possono essere «esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti», ovvero in possesso sia del patentino personale che della certificazione d’impresa;
  • le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con F-Gas, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’Impresa certificata.

Alle restrizioni di cui sopra si affiancano i controlli sui “patentini F-Gas” di Persone e Imprese, obbligatori per legge da quasi due anni.
Avendo accertato la scarsissima osservanza dell’obbligo registrazione e di certificazione per Persone e Imprese, introdotto in Italia con il D.P.R. n. 43/2012 e mantenuto dal nuovo Regolamento, il Ministero dell’ambiente intende acquisire – attraverso Unioncamere – informazioni su Persone e Imprese iscritte al Registro ma non effettivamente certificate.
Persone e imprese che risulteranno non in regola verranno diffidate dallo svolgere attività sugli F-Gas regolamentate; decorsi i termini che concessi per regolarizzare le posizioni, questi riceveranno una lettera sanzionatoria.
L’iniziativa ministeriale vuol rafforzare le tutele verso consumatori e cittadini – anche sul fronte del diritto alla salute (dato che gli F-Gas sono dannosi per l’ambiente) – nonché verso le aziende virtuose, che hanno tutto il diritto di non vedersi ‘scavalcate’ dalla concorrenza sleale di operatori non in regola.
Sono previste sanzioni da 7.000 a 100.000 euro per le Imprese che non ottemperano agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 43/2012 (ad es. impiegando personale non certificato, non effettuando correttamente lo smaltimento dei gas fluorurati recuperati dalle apparecchiature, oppure non gestendo correttamente il registro F-Gas).
Tali verifiche (e sanzioni), in un ormai prossimo futuro, dovrebbero affiancarsi a quelle previste dal D.P.R. n. 74/2013, una volta attivate le regolamentazioni e i catasti regionali; secondo questo decreto, infatti, solo le Imprese in possesso della certificazione F-Gas possano effettuare controlli e manutenzioni su gruppi frigo e pompe di calore.

L’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti “gas fluorurati a effetto serra” è vietata a decorrere dalla data indicata dal Regolamento (vd. art. 11, c. 1 e Allegato III).

AD ESEMPIO: per i “sistemi di condizionamento d’aria monosplit” contenenti meno di 3 kg di F-gas, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750, la data del divieto è il 1° gennaio 2025.

Il divieto non si applica alle apparecchiature per le quali è stato stabilito, nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate ai sensi della Direttiva 2009/125/CE che, grazie alla maggiore efficienza energetica ottenuta nel corso del loro funzionamento, le loro emissioni di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita sarebbero inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile e che non contengono idrofluorocarburi (vd. art. 11, c. 2).

Riguardo alla possibilità di commercializzare, da una certa data in poi, solo apparecchi non caricati di gas refrigerante, il Regolamento specifica che:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi (HFC) sono immesse in commercio solo se tali gas, caricati nelle apparecchiature, sono considerati all’interno del sistema di quote di cui al Capo IV;
  • all’atto di immettere in commercio le apparecchiature precaricate di cui sopra, fabbricanti e importatori assicurano che la conformità alle suddette prescrizioni sia pienamente documentata e redigono una Dichiarazione di conformità al riguardo.

In sostanza, ad oggi non esistono obblighi di vendere solo apparecchiature scariche o ermeticamente sigillate.

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